La legge 17/3/2005 n. 38 disciplina il regime fiscale dei Trust fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino.

L’art. 3 prevede che si considerano ivi residenti fiscalmente i Trust che sono amministrati da un Trustee che abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’Ufficio di Trustee in base alla legge sui Trust.

L’attuale aliquota di imposta che colpisce i redditi prodotti dai beni in Trust, è il 17%.

L’art. 5 della Legge n. 38/2005, recentemente modificato dalla Legge 19/11/2019 n. 157, prevede che il reddito imponibile del Trust è determinato applicando il coefficiente del 75% all’ammontare complessivo dei proventi e dei frutti derivanti dai beni in Trust, realizzati e percepiti in ciascun periodo d’imposta. Sono esclusi i proventi derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.

Il suddetto coefficiente di redditività è ridotto al 10%, qualora il Trustee reinvesta e non distribuisca i proventi e i frutti, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla loro percezione.

Ne discende che con il coefficiente 75% la tassazione è pari al 12,75% (75%x17%), e con il coefficiente del 10%, la tassazione è pari all’1,7% (10%x17%).

Confronto con quanto avviene in Italia.

I trust fiscalmente residenti in Italia, scontano l’IRES del 24% sul 100% del reddito.

In alternativa all’applicazione dei coefficienti, il reddito del Trust sammarinese può essere determinato in modo analitico, ossia deducendo dai proventi e frutti, i costi inerenti  all’amministrazione e alla gestione dei beni in Trust pagati nell’anno solare.

DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SRL/SPA ITALIANE

In base alla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Repubblica San Marino i dividendi da partecipazione in società italiane percepiti  dal trust sammarinese, non sono soggetti a ritenuta d’imposta, qualora la partecipazione sia posseduta da più di 12 mesi.

Nell’ipotesi che tali dividendi costituiscano l’unico reddito del trust sammarinese, sconterebbero l’imposta sulla base dei predetti coefficienti forfettari o in base al calcolo analitico.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ ITALIANE

Le plusvalenze in oggetto, relative a partecipazioni conferite al trust sammarinese, concorrono a formare il reddito del Trust e quindi sono tassate con i coefficienti (o analiticamente).

Confronto con quanto avviene in Italia.

Avvalendosi eventualmente della rivalutazione, il trust in Italia può annullare la plusvalenza, pagando l’11% sul valore di perizia.

A San Marino non è possibile rivalutare, ma la plusvalenza è tassata al 12,75% (o all’1,7%), e non al 24%. Per cui fino  a quando la plusvalenza resta al disotto di 6 volte il prezzo di acquisto (ipotizzando la tassazione al 12,75%), la sua tassazione è fiscalmente meno onerosa se viene realizzata da un trust sammarinese.