1. L’AGENTE RESIDENTE

L’articolo 6 della legge 42/2010 prevede l’obbligo del trustee non residente di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro del Trust della Repubblica di San Marino, e più precisamente tutti quegli elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo e che sono indicati al comma 2 dell’art. 6 della Legge 42/2010.

L’art. 7 della legge 42/2010 dispone che l’agente residente è tenuto alla redazione dell’attestato del trust nel termine massimo di 15 giorni dalla data di istituzione del trust, sulla base delle informazioni fornitegli dal trustee non residente.

L’art. 13 della legge 42/2010 dispone che “….chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell’attestato di cui all’art. 7 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione all’agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica”.

L’agente residente ha l’obbligo di comunicare mediante attestato all’ufficio del Registro del Trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell’attestato di cui all’art. 7 entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve.

L’agente residente ha l’obbligo di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il trustee non residente circa l’eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi indicati nell’attestato di cui all’art. 7, mediante lettera raccomandata trasmessa per conoscenza anche al soggetto tenutario del Registro del Trust (BCSM) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

L’art. 28/bis della legge 42/2010 consente all’agente residente di rinunciare all’incarico ponendo l’obbligo al trustee di provvedere entro 30 giorni alla nuova nomina.

  1. L’ANTIRICICLAGGIO

L’agente residente è obbligato alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’agente residente deve, quindi, identificare tutti i soggetti coinvolti e più precisamente:

Disponente

Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società disponente.

Trustee

Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società trustee.

Guardiano

Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società guardiano.

Beneficiari determinati

Se persona fisica, indicare la persona fisica. Se persona giuridica, indicare direttamente chi ne sono i titolari effettivi, in quanto è necessario indicare sempre almeno una persona fisica. Ad esempio il titolare effettivo della società beneficiaria.

Beneficiari non determinati (categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust)

Unico caso in cui il titolare effettivo può non essere una persona fisica.

Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Laddove esistente, consiste nel controllo attraverso mezzi diversi da quelli previsti dall’atto istitutivo del trust. Trattasi di un criterio basato sull’effettività e pertanto evidenzia in concreto chi esercita il controllo.

  1. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L’art. 23 quater, comma 2, della Legge n. 92/2008, introdotto dall’articolo 37 del Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139 relativo all’adeguamento della legislazione nazionale alla cd. IV Direttiva Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha previsto che “i trustee comunicano all’Ufficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già soggetto ad iscrizione nel registro dei trust, quando gli stessi trustee siano:

– residenti nella Repubblica di San Marino;

– non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni

  1. i) I trustee non siano tenuti ad adempiere all’estero ad obblighi analoghi di comunicazione;
  2. ii) Il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.

Ai sensi dell’art. 1 bis dell’Allegato Tecnico della predetta Legge n. 92/2008, nel caso di un trust, si considerano titolari effettivi:

  1. a) il disponente;
  2. b) il o i trustee;
  3. c) il guardiano, se esiste;
  4. d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
  5. e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I trustee residenti o gli agenti residenti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 23 quater comma 2 della Legge 92/2008, devono comunicare all’Ufficio del Registro dei Trust le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del Trust.